Descrizione

L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai fini della sua validità rende necessaria la stipula di un contratto di lavoro a progetto in forma scritta. Dal 28 giugno 2013, la forma scritta costituisce elemento di legittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ed è quindi richiesta ad substantiam.

Nel contratto dovranno obbligatoriamente essere indicati i seguenti elementi:

– durata della prestazione. La stessa, infatti, dovendo essere ricondotta ad uno specifico progetto dovrà essere necessariamente determinata o, comunque, preventivamente determinabile.

– contenuto del progetto. Il progetto a cui la prestazione è finalizzata dovrà essere adeguatamente descritto al fine di individuarne il contenuto caratterizzante ed il risultato finale che si intende conseguire.

– corrispettivo concordato. Deve essere indicato il valore del corrispettivo concordato per l’esecuzione del progetto ed i criteri utilizzati per determinarlo, precisando i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina degli eventuali meccanismi di erogazione dei rimborsi spese. In virtù della nuova disposizione, pertanto, il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato, dalla contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato.

– forme di coordinamento tra collaboratore e committente circa l’esecuzione ed i tempi per la realizzazione del progetto, che non dovranno pregiudicare l’autonomia del prestatore nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.

– misure di sicurezza adottate. Nel contratto andranno menzionate le eventuali misure adottate per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto qualora la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.